Codice civile
Art. 1858 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVII — Dei contratti bancari
Testo dell'articolo
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nello sconto bancario la banca anticipa, deducendo l'interesse, il valore di un credito del cliente verso un terzo non ancora scaduto; il credito è ceduto salvo buon fine.
L'anticipo dà liquidità prima della scadenza e la clausola salvo buon fine conserva il rischio del mancato pagamento secondo il contratto; la cessione rende la banca titolare del credito trasferito.
Verificare esistenza, scadenza e trasferimento del credito, interesse trattenuto e modalità del regresso; non ogni anticipazione su fatture è automaticamente sconto tipico.
Esempio pratico
Un'impresa cede alla banca un credito di 10.000 euro con scadenza futura: riceve subito l'importo al netto dell'interesse e risponde secondo la clausola salvo buon fine.
Giurisprudenza
Girata piena nello sconto bancario
Corte di cassazione, n. 29464, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La girata piena del titolo nello sconto trasferisce alla banca il credito; la girata per incasso o a garanzia ha funzione diversa.
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