Codice civile
Art. 1883 c.c. — Esercizio delle assicurazioni
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'esercizio dell'impresa assicurativa è riservato ai soggetti indicati dal codice e subordinato alle leggi speciali che regolano l'attività.
La disposizione non esaurisce il regime autorizzatorio contemporaneo: la forma dell'impresa, la vigilanza e l'accesso al mercato dipendono dalla normativa assicurativa speciale vigente.
Prima di applicarla operativamente verificare il codice delle assicurazioni private e la disciplina europea; la scheda riporta il testo del codice senza trasformarlo in un elenco aggiornato degli operatori autorizzati.
Esempio pratico
Un soggetto vuole vendere polizze come assicuratore: non basta una normale iscrizione societaria, perché deve rispettare l'autorizzazione e la vigilanza speciali.
Giurisprudenza
Impresa assicurativa e patti tra privati
Corte di cassazione, n. 2211, 1969 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il divieto di esercitare professionalmente l'assicurazione fuori dalle forme legali non esclude in astratto un singolo patto di natura assicurativa tra privati.
Fonte →
Note
Esercizio delle assicurazioni: coordinare le forme e autorizzazioni con il codice delle assicurazioni private e il diritto europeo vigenti.