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Codice civile

Art. 1883 c.c. — Esercizio delle assicurazioni 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'esercizio dell'impresa assicurativa è riservato ai soggetti indicati dal codice e subordinato alle leggi speciali che regolano l'attività.

La disposizione non esaurisce il regime autorizzatorio contemporaneo: la forma dell'impresa, la vigilanza e l'accesso al mercato dipendono dalla normativa assicurativa speciale vigente.

Prima di applicarla operativamente verificare il codice delle assicurazioni private e la disciplina europea; la scheda riporta il testo del codice senza trasformarlo in un elenco aggiornato degli operatori autorizzati.

Esempio pratico

Un soggetto vuole vendere polizze come assicuratore: non basta una normale iscrizione societaria, perché deve rispettare l'autorizzazione e la vigilanza speciali.

Giurisprudenza

  • Impresa assicurativa e patti tra privati

    Corte di cassazione, n. 2211, 1969 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il divieto di esercitare professionalmente l'assicurazione fuori dalle forme legali non esclude in astratto un singolo patto di natura assicurativa tra privati.

    Fonte →

Note

Esercizio delle assicurazioni: coordinare le forme e autorizzazioni con il codice delle assicurazioni private e il diritto europeo vigenti.

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