Codice civile
Art. 1882 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Con il contratto di assicurazione l'assicuratore riceve un premio e si obbliga, entro i limiti pattuiti, a indennizzare un danno da sinistro o a pagare capitale o rendita per un evento della vita umana.
La definizione distingue le assicurazioni contro i danni da quelle sulla vita; oggetto, rischio, premio, evento e limiti della copertura devono essere letti insieme alla polizza.
Verificare tipo di prodotto e norme speciali, comprese le regole del codice delle assicurazioni; il verificarsi dell'evento non basta oltre i limiti validamente convenuti.
Esempio pratico
Un'impresa assicura il magazzino contro l'incendio: paga il premio e, al sinistro coperto, chiede l'indennizzo entro la somma assicurata e le condizioni valide.
Giurisprudenza
Qualificazione della polizza unit linked
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 21022, 2024, Rv. 671838-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Una polizza unit linked è assicurazione sulla vita solo se incorpora un effettivo rischio demografico e un vantaggio apprezzabile al verificarsi della morte.
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