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Codice civile

Art. 1890 c.c. — Assicurazione in nome altrui 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.

Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.

Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se qualcuno stipula un'assicurazione in nome di un altro senza potere, l'interessato può ratificare anche dopo la scadenza o il sinistro.

Fino a quando l'assicuratore conosce ratifica o rifiuto, chi ha firmato resta personalmente obbligato; se la ratifica è rifiutata, deve i premi del periodo in corso alla notizia del rifiuto.

Verificare effettiva rappresentanza, ratifica e data della comunicazione; la retroattività non elimina gli obblighi che la norma pone al falso rappresentante.

Esempio pratico

Un figlio stipula una polizza in nome del padre senza procura: il padre può ratificarla dopo un sinistro; fino alla notizia alla compagnia risponde il figlio.

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