Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1889 c.c. — Polizze all'ordine e al portatore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.

Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato.

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il trasferimento di una polizza all'ordine o al portatore trasferisce il credito assicurativo con effetti di cessione. L'assicuratore è liberato pagando il giratario o portatore senza dolo o colpa grave.

In caso di perdita, furto o distruzione della polizza all'ordine si applicano le regole sull'ammortamento dei titoli all'ordine.

Accertare legittimazione, diligenza dell'assicuratore e tipo di polizza; il possesso materiale non sana frode o colpa grave e non sostituisce le procedure applicabili.

Esempio pratico

Una polizza all'ordine viene girata a un terzo: questi può esercitare il credito, ma la compagnia controlla la sua legittimazione prima di pagare.

Giurisprudenza

  • Trasferimento della polizza all'ordine

    Corte di cassazione, n. 3728, 1994 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La polizza danni emessa all'ordine di un terzo può circolare senza notificare il trasferimento alla compagnia; chi chiede l'indennizzo prova comunque la legittimazione.

    Fonte →

Articoli collegati