Codice civile
Art. 1933 c.c. — Mancanza di azione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXI — Del giuoco e della scommessa
Testo dell'articolo
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per un debito di gioco o scommessa non spetta normalmente azione di pagamento, anche quando il gioco non è vietato. Quanto pagato spontaneamente dopo l'esito non si ripete se non c'è frode.
La regola è un'obbligazione naturale con eccezioni: l'incapace può sempre chiedere la restituzione e altri giochi legalmente qualificati hanno disciplina diversa.
Accertare natura del gioco, pagamento volontario, frode e capacità; considerare leggi speciali per giochi e scommesse autorizzati.
Esempio pratico
Due amici scommettono privatamente su una partita: il vincitore non può normalmente agire per il pagamento, ma il perdente capace che paga spontaneamente non recupera la somma.
Giurisprudenza
Somma anticipata per partecipare al gioco
Corte di cassazione, n. 2053, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L'anticipo di denaro o fiches da parte dell'organizzatore direttamente interessato al gioco può mantenere la natura di debito di gioco non azionabile.
Fonte →
Note
Gioco e lotterie: verificare liceità, autorizzazione e normativa speciale del prodotto concreto.