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Codice civile

Art. 1933 c.c. — Mancanza di azione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXI — Del giuoco e della scommessa

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Per un debito di gioco o scommessa non spetta normalmente azione di pagamento, anche quando il gioco non è vietato. Quanto pagato spontaneamente dopo l'esito non si ripete se non c'è frode.

La regola è un'obbligazione naturale con eccezioni: l'incapace può sempre chiedere la restituzione e altri giochi legalmente qualificati hanno disciplina diversa.

Accertare natura del gioco, pagamento volontario, frode e capacità; considerare leggi speciali per giochi e scommesse autorizzati.

Esempio pratico

Due amici scommettono privatamente su una partita: il vincitore non può normalmente agire per il pagamento, ma il perdente capace che paga spontaneamente non recupera la somma.

Giurisprudenza

  • Somma anticipata per partecipare al gioco

    Corte di cassazione, n. 2053, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L'anticipo di denaro o fiches da parte dell'organizzatore direttamente interessato al gioco può mantenere la natura di debito di gioco non azionabile.

    Fonte →

Note

Gioco e lotterie: verificare liceità, autorizzazione e normativa speciale del prodotto concreto.

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