Codice civile
Art. 1934 c.c. — Competizioni sportive
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXI — Del giuoco e della scommessa
Testo dell'articolo
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Le competizioni sportive, le corse e i giochi che addestrano alle armi sono eccettuati dal divieto di azione per i debiti di gioco previsto dall'articolo precedente.
Il giudice può comunque respingere o ridurre la domanda se ritiene eccessiva la posta, bilanciando la tutela del credito con la natura della competizione.
Verificare che l'attività rientri nelle categorie indicate, la liceità e l'entità concreta della posta; la norma vale anche per persone non partecipanti.
Esempio pratico
Una gara sportiva prevede una posta tra spettatori: il credito può essere azionato, ma il giudice valuta se la cifra è eccessiva.
Note
Gioco e lotterie: verificare liceità, autorizzazione e normativa speciale del prodotto concreto.