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Codice civile

Art. 1934 c.c. — Competizioni sportive 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXI — Del giuoco e della scommessa

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Le competizioni sportive, le corse e i giochi che addestrano alle armi sono eccettuati dal divieto di azione per i debiti di gioco previsto dall'articolo precedente.

Il giudice può comunque respingere o ridurre la domanda se ritiene eccessiva la posta, bilanciando la tutela del credito con la natura della competizione.

Verificare che l'attività rientri nelle categorie indicate, la liceità e l'entità concreta della posta; la norma vale anche per persone non partecipanti.

Esempio pratico

Una gara sportiva prevede una posta tra spettatori: il credito può essere azionato, ma il giudice valuta se la cifra è eccessiva.

Note

Gioco e lotterie: verificare liceità, autorizzazione e normativa speciale del prodotto concreto.

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