Codice civile
Art. 1945 c.c. — Eccezioni opponibili dal fideiussore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il fideiussore può opporre al creditore le difese spettanti al debitore principale, tranne quella fondata sull'incapacità del debitore.
L'accessorietà consente al garante di contestare, per esempio, esistenza, estinzione o esigibilità del debito nei limiti in cui il debitore potrebbe farlo.
Individuare la difesa concreta e la posizione del debitore; l'eccezione di incapacità segue la specifica scelta legislativa sulla garanzia.
Esempio pratico
Il creditore chiede il pagamento di un debito già estinto: il fideiussore può opporre l'avvenuto pagamento anche se non ne è stato autore.