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Art. 1945 c.c. — Eccezioni opponibili dal fideiussore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il fideiussore può opporre al creditore le difese spettanti al debitore principale, tranne quella fondata sull'incapacità del debitore.

L'accessorietà consente al garante di contestare, per esempio, esistenza, estinzione o esigibilità del debito nei limiti in cui il debitore potrebbe farlo.

Individuare la difesa concreta e la posizione del debitore; l'eccezione di incapacità segue la specifica scelta legislativa sulla garanzia.

Esempio pratico

Il creditore chiede il pagamento di un debito già estinto: il fideiussore può opporre l'avvenuto pagamento anche se non ne è stato autore.

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