Codice civile
Art. 1944 c.c. — Obbligazione del fideiussore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il fideiussore è di regola obbligato in solido con il debitore: il creditore può rivolgersi subito al garante per il pagamento.
Le parti possono prevedere il beneficio di preventiva escussione; per usarlo in giudizio il garante indica i beni del debitore da aggredire e anticipa le spese, salvo patto contrario.
Verificare clausola di escussione, beni indicati e condizioni del debito; la garanzia non comporta automaticamente l'obbligo di agire prima contro il debitore.
Esempio pratico
Il debitore non paga e il creditore cita il garante: senza beneficio pattuito il creditore può chiedergli il pagamento direttamente.
Giurisprudenza
Solidarietà della fideiussione
Corte di cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 25268, 2025, Rv. 675980-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il creditore può insinuare il credito nel passivo del fideiussore perché questi è coobbligato in solido con il debitore principale.
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