Codice civile
Art. 1972 c.c. — Transazione su un titolo nullo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXV — Della transazione
Testo dell'articolo
È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La transazione su un contratto illecito è nulla anche se le parti hanno discusso la sua nullità; per altri titoli nulli può domandare annullamento soltanto chi ignorava la causa di nullità.
La norma distingue l'illiceità del rapporto fondamentale dalle altre invalidità e tutela, in queste ultime, la parte inconsapevole.
Individuare il titolo su cui si transige, causa di nullità e conoscenza di ciascuna parte; non trattare ogni contratto nullo come illecito.
Esempio pratico
Due parti accordano il pagamento di prestazioni derivanti da un contratto illecito: la loro consapevolezza non rende valida la transazione sul titolo.
Giurisprudenza
Conoscenza della nullità del titolo
Corte di cassazione, n. 24464, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Chi conosceva già la causa di nullità non può ottenere l'annullamento della transazione su un titolo nullo nei casi diversi dal contratto illecito.
Fonte →
Note
Transazione: qualificare effetti novativi e compatibilità con norme inderogabili.