Codice civile
Art. 1992 c.c. — Adempimento della prestazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo V — Dei titoli di credito
Testo dell'articolo
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il possessore legittimato di un titolo di credito ottiene la prestazione presentando il titolo nelle forme prescritte.
Il debitore che paga al possessore è liberato anche se questi non era il vero titolare, purché agisca senza dolo o colpa grave; la circolazione del titolo rende centrale la legittimazione cartolare.
Controllare possesso, presentazione, serie e modalità di legittimazione; indizi di irregolarità possono incidere sulla buona fede del debitore.
Esempio pratico
Un emittente paga alla persona che presenta il titolo all'ordine con la corretta serie di girate: verifica i documenti prima di eseguire la prestazione.
Giurisprudenza
Rimborso di buono postale cointestato
Corte di cassazione, sez. 1 - , Ordinanza n. 22577, 2023, Rv. 668433-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La clausola di pari facoltà di rimborso consente al cointestatario superstite di chiedere l'intero importo del buono postale, anche dopo la morte dell'altro intestatario.
Fonte →
Note
Titoli di credito: verificare la disciplina speciale del titolo e gli obblighi di identificazione e circolazione vigenti.