Codice civile
Art. 1993 c.c. — Eccezioni opponibili
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo V — Dei titoli di credito
Testo dell'articolo
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni personali nei suoi confronti e quelle indicate dalla norma: forma, contenuto letterale, falsità della firma, difetto di capacità o rappresentanza al momento dell’emissione e mancanza delle condizioni necessarie all’esercizio dell’azione.
La circolazione del titolo limita invece l’opponibilità delle eccezioni fondate sui rapporti personali con precedenti possessori. Per opporle al nuovo possessore occorre il requisito dell’acquisto intenzionalmente a danno del debitore previsto dal secondo comma.
Non basta quindi che il nuovo possessore sappia genericamente dell’esistenza di una contestazione. Si esaminano il tipo di eccezione, il rapporto da cui deriva e la condotta nell’acquisto, tenendo conto delle regole speciali del titolo considerato.
La norma tutela l’autonomia della circolazione, ma non sana una firma falsa o elimina i limiti risultanti dal testo del documento.
Esempio pratico
Un titolo passa dal primo creditore a un terzo. Il debitore contesta al primo un difetto della fornitura: non può trasferire automaticamente questa eccezione al terzo. Può invece opporre una falsità della propria firma, e per l’eccezione personale deve verificare e provare le condizioni del secondo comma.
Giurisprudenza
Eccezioni extracartolari e acquisto dannoso
Corte di cassazione, n. 15580, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per opporre al giratario una difesa derivante dai rapporti con il precedente titolare, l'acquisto del titolo deve essere intenzionalmente diretto a danneggiare il debitore.
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Note
Titoli di credito: verificare la disciplina speciale del titolo e gli obblighi di identificazione e circolazione vigenti.