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Codice civile

Art. 2009 c.c. — Forma della girata 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo III - Dei titoli all’ordine

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.

È valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La girata deve essere scritta sul titolo e firmata dal girante. La sottoscrizione permette di attribuire l’atto al soggetto che dispone dei diritti cartolari; una semplice comunicazione esterna al documento non equivale automaticamente alla girata prevista dalla norma.

È ammessa la girata in bianco, che contiene la firma ma non il nome del giratario. Anche la girata al portatore vale come girata in bianco. La mancanza del destinatario è dunque consentita, mentre la mancanza della sottoscrizione richiesta non può essere trattata allo stesso modo. Le modalità di circolazione successive sono disciplinate dall’articolo 2011.

Vanno considerate le norme speciali del titolo e gli eventuali requisiti ulteriori. Il precedente sull’assegno distingue la girata necessaria alla circolazione dalla presentazione finale all’emittente: non afferma che una girata di trasferimento possa essere priva della firma del girante.

Esempio pratico

Bruno firma sul titolo una girata senza scrivere il destinatario. È una girata in bianco, che può produrre gli effetti previsti dalla legge. Se non vi è la firma, la sola annotazione del nome di Carla non soddisfa la forma prescritta.

Giurisprudenza

  • Girata in bianco e assenza di una nuova girata per il pagamento

    Corte di cassazione, sez. Sez. VI-1, ordinanza n. 1202, 2022 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi

    La presentazione all’emittente di un assegno già legittimamente circolato non impone, nella fattispecie esaminata, una ulteriore girata firmata dal soggetto che chiede il pagamento. La firma necessaria al trasferimento va distinta dalla presentazione finale.

    Fonte →

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