Codice civile
Art. 2010 c.c. — Girata condizionale o parziale
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo III - Dei titoli all’ordine
Testo dell'articolo
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.
È nulla la girata parziale.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Una condizione aggiunta alla girata viene considerata non scritta. La legge conserva quindi la girata eliminando il vincolo condizionale, per rendere certa la circolazione del titolo e dei diritti che esso incorpora. Il girante non può subordinare gli effetti cartolari a un evento futuro semplicemente annotandolo nel trasferimento.
La girata parziale segue una regola diversa: è nulla. Non è possibile suddividere mediante questa modalità il diritto incorporato, trasferendone soltanto una frazione a un giratario e mantenendo sullo stesso documento il resto. La distinzione fra condizione inefficace e trasferimento parziale nullo va mantenuta anche nell’esempio pratico.
Eventuali accordi esterni sul rapporto fra le parti richiedono un autonomo esame, ma non cambiano automaticamente questi effetti cartolari. Per il titolo specifico restano da controllare le norme speciali e le eccezioni opponibili al possessore.
Esempio pratico
Sul titolo il girante scrive che la girata vale solo se il destinatario completa un lavoro: la condizione non opera cartolarmente. Se scrive invece di trasferire soltanto metà del credito incorporato, la girata parziale è nulla.