Codice civile
Art. 2024 c.c. — Vincoli sul credito
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo IV - Dei titoli nominativi
Testo dell'articolo
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro.
Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Un vincolo sul credito incorporato in un titolo nominativo produce effetti verso l’emittente e i terzi soltanto se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro. La norma rende conoscibile la limitazione attraverso entrambe le sedi cartolari previste.
Il secondo comma richiama le verifiche dell’articolo 2022 per l’annotazione. Non basta quindi un accordo fra i soli interessati o una comunicazione generica all’emittente per ottenere tutti gli effetti di opponibilità. Costituzione del vincolo, identificazione dei soggetti e formalità richieste devono essere esaminate secondo il tipo di vincolo.
Per pignoramento, sequestro, pegno e altri vincoli possono operare ulteriori disposizioni. Il precedente sulle azioni cartacee indica che l’annotazione nel solo libro soci non sostituisce gli adempimenti sul titolo e la sua apprensione richiesti nel caso. Gli strumenti in gestione accentrata seguono invece il proprio regime speciale.
Esempio pratico
Le parti costituiscono un vincolo su un titolo nominativo e lo fanno annotare soltanto nel registro. Per l’opponibilità non considerano completa la procedura generale: verificano anche l’annotazione sul documento e le ulteriori formalità imposte dal tipo di vincolo.
Giurisprudenza
Pignoramento dei titoli nominativi e formalità del vincolo
Corte di cassazione, sez. Sez. I, sentenza n. 1588, 2017 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi
L’annotazione del pignoramento nel solo libro dei soci non basta a renderlo opponibile al portatore quando il regime richiede anche l’esecuzione sul titolo e la sua apprensione. Le formalità cartolari e la registrazione hanno funzioni complementari.
Fonte →