Codice civile
Art. 2026 c.c. — Pegno
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo IV - Dei titoli nominativi
Testo dell'articolo
La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il pegno di un titolo nominativo può essere costituito anche consegnando il documento con una girata recante la clausola «in garanzia» o un’espressione equivalente. La disposizione consente questa modalità cartolare senza trasformare il creditore pignoratizio in proprietario definitivo del credito.
Il giratario in garanzia può trasmettere il titolo soltanto mediante girata per procura. Se affida a un altro la riscossione, il trasferimento ulteriore mantiene quindi una funzione rappresentativa e non attribuisce una libera disponibilità del diritto come in una normale alienazione. Devono essere identificati credito garantito, garanzia e limiti dell’incarico.
La norma si coordina con le formalità e l’opponibilità dei vincoli sui titoli nominativi e con le disposizioni sul pegno. Per azioni o strumenti soggetti a disciplina speciale, il modello del documento consegnato e girato richiede gli adattamenti previsti da quella disciplina.
Esempio pratico
Un titolare consegna al finanziatore il titolo nominativo con girata «in garanzia». Il finanziatore incarica poi una banca dell’incasso mediante procura, senza vendere liberamente a un terzo il credito costituito in pegno.