Codice civile
Art. 2094 c.c. — Prestatore di lavoro subordinato
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione II - Dei collaboratori dell’imprenditore
Testo dell'articolo
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il lavoratore subordinato presta attività retribuita alle dipendenze e sotto la direzione del datore. La qualificazione dipende dall’effettivo assetto del rapporto, in particolare dalla soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, non soltanto dal nome scritto nel contratto.
Orario, continuità, inserimento nell’organizzazione e modalità del compenso possono concorrere all’accertamento, ma non hanno sempre lo stesso peso. Nelle prestazioni professionali di elevata autonomia tecnica la direzione può manifestarsi in forme meno visibili. Il singolo indice deve essere valutato nel quadro complessivo.
La voce ufficiale delle Sezioni Unite selezionata riguarda l’attività di geometra e la prova della sua riferibilità al lavoro subordinato ai fini previdenziali. La soggezione ai poteri datoriali resta centrale, da dimostrare anche per presunzioni precise. Il lavoro a domicilio e le collaborazioni organizzate hanno discipline speciali che richiedono un coordinamento ulteriore; non sono risolti dalla sola definizione codicistica.
Esempio pratico
Un consulente emette fatture ma deve rispettare turni imposti, riceve ordini costanti ed è sottoposto a sanzioni organizzative. Questi fatti, insieme agli altri elementi, possono sostenere la subordinazione nonostante l’etichetta di lavoro autonomo.
Giurisprudenza
Attività professionale e prova della subordinazione
Corte di cassazione, sez. U, sentenza n. 13506, 2026, Rv. 678204-03 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Ai fini della posizione contributiva dei geometri iscritti all’albo, la riferibilità dell’attività a un impiego subordinato richiede prova rigorosa, anche presuntiva, dei poteri direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, valutati secondo incarico e modalità concrete.
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Note
----------------- AGGIORNAMENTO (33) La L. 18 dicembre 1973, n. 877 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente".