Codice civile
Art. 2099 c.c. — Retribuzione
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro
Testo dell'articolo
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La retribuzione può essere a tempo, a cottimo o, nei limiti applicabili, collegata a utili, prodotti, provvigioni e prestazioni in natura. Il richiamo alle norme corporative si coordina oggi con contratto applicabile, autonomia negoziale e diritto costituzionale a un compenso proporzionato e sufficiente.
L’accordo delle parti non permette di eludere minimi inderogabili o l’articolo 36 della Costituzione. In mancanza di una determinazione utilizzabile interviene il giudice, anche considerando la contrattazione quale parametro. Vanno distinti retribuzione, rimborsi effettivi e attribuzioni aventi una causa autonoma. Il nome scelto per una voce non ne decide da solo la natura.
La massima ufficiale selezionata riguarda il rapporto riqualificato come subordinato e il TFR: eventuali eccedenze pagate durante il rapporto non assorbono automaticamente l’indennità che matura alla cessazione. Il principio non rende invece identiche le basi di calcolo di ogni istituto retributivo, che possono dipendere da legge e clausole collettive specifiche.
Esempio pratico
Un collaboratore viene riconosciuto come dipendente. Il giudice ricostruisce il trattamento dovuto e il TFR; un compenso mensile già alto non dimostra da solo che il TFR sia stato pagato o assorbito.
Giurisprudenza
Riqualificazione del rapporto e TFR non assorbito
Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 27738, 2025, Rv. 676773-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Dopo l’accertamento della subordinazione, il TFR non viene assorbito da eccedenze retributive corrisposte durante il rapporto. Si determina sulla retribuzione annualmente dovuta o su quella effettiva, se superiore, secondo i parametri applicabili.
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