Codice civile
Art. 2113 c.c. — Rinunzie e transazioni
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro
Testo dell'articolo
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La rinuncia o transazione su diritti del lavoratore fondati su norme inderogabili di legge o contratto collettivo è impugnabile nel perimetro dei rapporti indicati dall’articolo 409 c.p.c. La tutela mira a un consenso libero e informato.
L’impugnazione, anche stragiudiziale, richiede un atto scritto idoneo a far conoscere la volontà e deve intervenire entro sei mesi dalla cessazione o dall’atto successivo alla cessazione. Le conciliazioni nelle sedi elencate al quarto comma sono sottratte a questa impugnazione.
Occorre distinguere un diritto già maturato e indisponibile da una mera aspettativa, e controllare la sede e il contenuto dell’accordo. L’assistenza di un legale, da sola, non trasforma una scrittura privata in conciliazione protetta.
Esempio pratico
Un dipendente firma in ufficio una rinuncia alle differenze di paga maturate: può contestarla per iscritto entro il termine; un accordo in sede protetta segue un regime diverso.
Giurisprudenza
Rinuncia dopo l’avvio della causa
Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 6404, 2026, Rv. 678348-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La tutela delle rinunce non svanisce solo perché il lavoratore ha già promosso un giudizio o è assistito da un legale: l’accordo fuori dalle sedi protette resta impugnabile nei termini di legge.
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