Codice civile
Art. 2103 c.c. — Prestazione del lavoro
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro
Testo dell'articolo
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La prestazione deve corrispondere alle mansioni di assunzione, a quelle di inquadramento superiore acquisite o allo stesso livello e categoria legale delle ultime mansioni svolte. L’assegnazione inferiore è ammessa nelle ipotesi organizzative indicate o in quelle previste dai contratti collettivi, entro la medesima categoria.
Per le assegnazioni inferiori previste dai commi secondo e quarto occorre comunicazione scritta, a pena di nullità; il livello e la retribuzione sono conservati, salvo componenti legate a modalità particolari del vecchio lavoro. In sedi protette sono possibili accordi individuali nell’interesse specifico del lavoratore. Mansioni superiori danno la retribuzione relativa e possono consolidarsi dopo il periodo contrattuale o sei mesi continuativi, eccetto la sostituzione.
Il trasferimento tra unità produttive richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. L’equivalenza, il motivo organizzativo, la durata delle mansioni superiori e il regime temporale della norma devono essere accertati sui fatti; non basta cambiare etichetta al ruolo.
Esempio pratico
Una sede chiude un reparto: l’azienda assegna un addetto a mansioni del livello inferiore nella stessa categoria, comunica per iscritto il motivo e conserva il livello e la paga base.
Giurisprudenza
Trasferimento per incompatibilità ambientale
Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 14058, 2026, Rv. 679198-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La situazione di disfunzione nell’unità produttiva può fondare un trasferimento per ragioni organizzative, indipendentemente dalla colpa del dipendente. Il giudice verifica l’effettività della ragione e la relazione con il provvedimento.
Fonte →
Note
------------- AGGIORNAMENTO (62) La L. 13 maggio 1985, n. 190 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi". ------------- AGGIORNAMENTO (63a) La L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla L. 2 aprile 1986, n. 106, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".