Codice civile
Art. 215 c.c. — Separazione dei beni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia
Testo dell'articolo
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Con la separazione dei beni ciascun coniuge conserva la proprietà degli acquisti a lui riferibili. È comunque possibile comprare insieme un bene in comproprietà. La scelta del regime richiede le forme e la pubblicità delle convenzioni matrimoniali e non elimina la contribuzione ai bisogni familiari.
Esempio pratico
Due coniugi in separazione comprano una casa intestata per metà a ciascuno: quella casa è comune per scelta di acquisto, mentre altri beni possono restare esclusivi.
Giurisprudenza
Acquisto comune e contribuzione familiare
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 17765, Rv. 668322-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In caso di acquisto, in regime di separazione dei beni, di un immobile da parte di entrambi i coniugi, il cui prezzo sia pagato in tutto o in parte con provvista presa a mutuo, il coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta, abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari.
Fonte →Divisione e separazione personale
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 17882, Rv. 668326-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il giudizio di divisione di beni oggetto di comunione tra coniugi in regime di separazione dei beni non deve essere sospeso in attesa del giudicato sulla separazione personale degli stessi, a differenza di quello volto allo scioglimento della comunione legale, viste le differenze di disciplina e di tutela tra la comunione ordinaria e la comunione legale.
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