Codice civile
Art. 2155 c.c. — Raccolta e divisione dei prodotti
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nel rapporto di mezzadria la raccolta e la ripartizione richiedono il coinvolgimento di entrambe le parti.
Il mezzadro attende il consenso per iniziare, custodisce i prodotti e li divide in natura sul fondo con il concedente; di regola trasporta la quota di quest'ultimo.
Le regole di accordo e gli usi possono modificare il trasporto; il consenso non giustifica ritardi abusivi che compromettano il raccolto.
Esempio pratico
Le olive sono mature: le parti concordano l'avvio della raccolta, misurano le quote in azienda e il mezzadro porta quella del concedente al deposito.
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.