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Art. 2156 c.c. — Vendita dei prodotti 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Taluni prodotti, secondo gli usi del rapporto, vengono venduti prima di dividerne il valore.

Il concedente cura la vendita previo accordo col mezzadro oppure, se l'accordo manca, sul riferimento del prezzo di mercato; le spese vengono sottratte prima della divisione.

Il criterio riguarda i prodotti non divisi in natura e impone di verificare ricavo e costi documentati, senza trasferire al concedente una libera fissazione del prezzo.

Esempio pratico

La partita di uva viene venduta insieme: dal prezzo incassato si detraggono le spese di vendita e si dividono le quote.

Note

La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.

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