Codice civile
Art. 2160 c.c. — Trasferimento del diritto di godimento del fondo
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il diritto di godimento del fondo mezzadrile passa a un nuovo concedente.
Il rapporto prosegue con il subentrante, ma il mezzadro può recedere entro un mese dalla notizia, con effetti alla fine dell'annata indicata dalla norma; i saldi del libretto passano con responsabilità sussidiaria del precedente concedente per i debiti.
La comunicazione del recesso e il termine dei tre mesi prima della fine dell'annata incidono sulla data effettiva; va accertato il trasferimento del godimento e il conto colonico.
Esempio pratico
L'affittuario concedente cede il godimento del fondo: il mezzadro informato sceglie entro un mese se continuare con il nuovo soggetto.
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.