Codice civile
Art. 2162 c.c. — Efficacia probatoria del libretto colonico
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Le annotazioni del libretto sono rilevanti se esistono i due esemplari e viene rispettato il procedimento di consegna e chiusura.
Il mancato reclamo del mezzadro entro novanta giorni attribuisce alle voci l'efficacia indicata; le scritture valgono comunque contro chi le redige, mentre il conto annuale firmato è impugnabile soltanto per i vizi tassativi entro il termine.
Il termine e la prova della consegna vanno verificati; non si può equiparare ogni appunto unilaterale a un saldo approvato da entrambe le parti.
Esempio pratico
Il mezzadro riceve il libretto con una voce duplicata: deve contestarla tempestivamente e conservare prova della consegna e del reclamo.
Giurisprudenza
Reclamo e impugnazione del conto
Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 1339, 1975 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il reclamo contro le annotazioni in corso d’anno grava sul mezzadro secondo il primo comma, mentre dopo la firma del conto annuale ciascuna parte può far valere i vizi indicati dalla norma entro il termine.
Fonte →
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.