Codice civile
Art. 2163 c.c. — Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione II - Della mezzadria
Testo dell'articolo
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti: 1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna; 2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna; 3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d'uso.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Alla cessazione della mezzadria occorre restituire o ripartire le scorte conferite.
La valutazione cambia secondo si tratti di animali, scorte circolanti o attrezzature fisse: contano specie e consistenza, prezzi al momento della riconsegna oppure stato d'uso.
Accordi e usi possono disporre diversamente; senza inventario iniziale occorre ricostruire qualità e valore con documenti e prova adeguata.
Esempio pratico
A fine rapporto le parti censiscono tre bovini, scorte di mangime e aratri, applicando a ciascuna categoria il suo criterio.
Note
La legge n. 203/1982, art. 45, vieta nuovi contratti di mezzadria e colonia parziaria; l’art. 25 disciplina la conversione dei rapporti preesistenti entro il proprio perimetro.