Codice civile
Art. 2179 c.c. — Morte di una delle parti
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida
Testo dell'articolo
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La morte del soccidante lascia normalmente in essere la soccida.
Per la morte del soccidario si applicano, quando compatibili, le regole sulla sostituzione e sulla prosecuzione a favore degli eredi previste per la mezzadria.
La compatibilità va valutata sulla struttura dell'allevamento, sulle capacità di chi subentra e sui termini della richiesta.
Esempio pratico
Il soccidario muore durante la stagione di allevamento: i familiari idonei valutano se continuare e ne danno comunicazione tempestiva.