Codice civile
Art. 2180 c.c. — Scioglimento del contratto
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida
Testo dell'articolo
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Un fatto serio può impedire di proseguire la collaborazione nella soccida. Lo scioglimento per impossibilità di prosecuzione va distinto dalla sola scadenza e dalla risoluzione per una violazione contrattuale.
Ciascuna parte può domandare lo scioglimento, fermo il rimedio generale della risoluzione per inadempimento. Occorre ricostruire il fatto sopravvenuto e il suo concreto impatto sulla collaborazione, senza confondere difficoltà temporanea e rottura definitiva.
La gravità deve essere dimostrata; lo scioglimento apre il distinto problema della stima e ripartizione finale secondo il tipo di soccida. Il venir meno del rapporto non determina da solo a chi spetti ogni capo: conferimenti, stima e accordi regolano il riparto.
Esempio pratico
Una malattia animale rende impossibile proseguire l'allevamento programmato: le parti discutono scioglimento e conto finale.