Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2238 c.c. — Rinvio 

Libro V - Del lavoro · Titolo III - Del lavoro autonomo; Capo II - Delle professioni intellettuali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Una attività professionale può inserirsi in un'organizzazione più ampia esercitata come impresa.

Quando la professione è elemento di tale attività, si applicano anche le regole dell'impresa. L'impiego di ausiliari richiama comunque le disposizioni sul lavoro indicate dal codice.

L'uso di uno studio e di personale non rende sempre l'attività impresa: occorre valutare il ruolo dell'organizzazione rispetto all'apporto intellettuale del professionista.

Esempio pratico

Una struttura sanitaria con mezzi e personale organizzati eroga servizi ulteriori rispetto al solo lavoro del medico: si verifica l'assetto imprenditoriale.

Giurisprudenza

  • Studio organizzato come azienda

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 11896, 2002 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Uno studio odontoiatrico può assumere rilievo di azienda professionale se mezzi, personale e organizzazione hanno autonomia economica e funzionale rispetto al solo lavoro dei titolari.

    Fonte →

Articoli collegati