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Codice civile

Art. 2247 c.c. — Contratto di società 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il contratto di società prevede apporti di beni o servizi destinati a una attività economica esercitata in comune.

Lo scopo ordinario è dividere gli utili. Conferimenti, fondo comune e partecipazione effettiva consentono anche di ricostruire una società di fatto quando il tipo lo ammette.

La definizione contrattuale generale si coordina con la costituzione unipersonale prevista per specifici tipi e con gli scopi speciali. Una mera collaborazione o comunione di beni non prova da sola un vincolo societario.

Esempio pratico

Due persone conferiscono denaro e lavoro per gestire insieme una attività e dividerne il risultato: si verifica il contratto e il tipo societario applicabile.

Giurisprudenza

  • Prova di una società di fatto

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 11604, 2025, Rv. 674805-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La partecipazione di una società di capitali a una società di persone di fatto richiede prova dell’attività comune, del fondo condiviso e della partecipazione effettiva a profitti e perdite, con azione nell’interesse dei soci.

    Fonte →

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