Codice civile
Art. 2248 c.c. — Comunione a scopo di godimento
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Più persone condividono beni al solo scopo di utilizzarli e goderne.
La comunione di mero godimento segue le norme della comunione del libro III. Una attività economica esercitata in comune può invece richiedere la disciplina societaria.
La distinzione dipende dall'uso concreto e dall'attività organizzata. Né la comproprietà né la ripartizione di entrate dimostrano isolatamente una società.
Esempio pratico
Due fratelli ereditano un locale e si limitano a godere del bene: valutano la comunione; se avviano insieme un'attività organizzata, l'esame cambia.
Giurisprudenza
Azienda ereditaria e comunione
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 9309, 2025, Rv. 674557-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
L’azienda ereditata resta oggetto di comunione fra i coeredi se questi si limitano al godimento. Se alcuni la esercitano, la comunione incidentale riguarda l’azienda e gli elementi esistenti all’apertura della successione.
Fonte →Godimento del bene e attività comune
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 23952, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La comunione di godimento richiede il bene comune; la società è invece caratterizzata dall’attività economica comune a fine di lucro, che può usare beni senza renderli comproprietà di tutti i soci.
Fonte →