Codice civile
Art. 2263 c.c. — Ripartizione dei guadagni e delle perdite
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione II - Dei rapporti tra i soci
Testo dell'articolo
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Utili e perdite devono essere ripartiti fra i partecipanti secondo contratto e criteri suppletivi.
Si presumono quote proporzionali agli apporti, oppure uguali se non ne è fissato il valore. La quota del socio d'opera non pattuita è determinata equitativamente; il solo riparto degli utili fa presumere lo stesso criterio per le perdite.
Le presunzioni possono essere superate da un accordo valido, ma resta il divieto di patto leonino. Partecipazione economica interna e responsabilità esterna non sono identiche.
Esempio pratico
Un socio apporta lavoro senza una quota pattuita: la sua partecipazione al risultato non viene automaticamente azzerata, ma può essere fissata dal giudice.
Giurisprudenza
Quota del socio d’opera uscente
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 3980, 2001 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il criterio pattuito per utili e perdite del socio d’opera rileva anche nella liquidazione della sua quota; in difetto interviene la valutazione equitativa sulla situazione patrimoniale alla cessazione.
Fonte →