Codice civile
Art. 2264 c.c. — Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione II - Dei rapporti tra i soci
Testo dell'articolo
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo.
La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
I soci affidano a un terzo la determinazione delle rispettive partecipazioni economiche.
Il risultato si può impugnare nei casi dell'art. 1349 entro tre mesi dalla comunicazione, se il socio leso non lo ha volontariamente eseguito.
Non è ammessa una nuova valutazione per il solo dissenso. Occorre individuare il criterio affidato al terzo, il vizio pertinente e la data di conoscenza.
Esempio pratico
Un terzo determina le quote di utili: il socio che denuncia un errore rilevante controlla il termine trimestrale e se ha già eseguito volontariamente la decisione.