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Art. 2269 c.c. — Responsabilità del nuovo socio 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione III - Dei rapporti con i terzi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Un soggetto entra come socio in una società personale già esistente.

Risponde con gli altri anche dei debiti sociali anteriori all'ingresso, secondo il regime di responsabilità applicabile.

L'accordo con i precedenti soci per tenerlo indenne non elimina da solo il diritto del creditore. Occorre verificare la qualità acquistata e distinguere rapporti interni ed esterni.

Esempio pratico

Il nuovo socio entra quando esiste un debito verso un fornitore: valuta quel debito prima di aderire e disciplina separatamente le garanzie interne.

Giurisprudenza

  • Debiti pregressi non contabilizzati

    Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 9326, 2010 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il nuovo socio della SNC risponde anche dei debiti sociali antecedenti non risultanti dalle scritture contabili.

    Fonte →

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