Codice civile
Art. 2270 c.c. — Creditore particolare del socio
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione III - Dei rapporti con i terzi
Testo dell'articolo
Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Il creditore personale di un socio intende soddisfarsi senza essere creditore della società.
Può colpire gli utili del debitore e conservare la quota di liquidazione. Se gli altri beni sono insufficienti, può chiedere la liquidazione della quota entro tre mesi, salvo scioglimento della società.
La insufficienza va provata. Il rimedio non si trasferisce indistintamente alla SNC regolare, per la quale opera la disciplina speciale dell'art. 2305.
Esempio pratico
Il socio debitore non ha altri beni sufficienti: il creditore valuta il pignoramento degli utili e, nel regime applicabile, la domanda di liquidazione della quota.
Giurisprudenza
Aggredibilità della quota trasferibile
Corte di cassazione, sez. III, ordinanza n. 29267, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Le quote di società personale liberamente trasferibili fra cedente e cessionario secondo lo statuto, salvo prelazione, possono essere sequestrate ed espropriate anche prima dello scioglimento.
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