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Art. 2312 c.c. — Cancellazione della società 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo III - Della società in nome collettivo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.

Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Approvato il bilancio finale, i liquidatori chiedono la cancellazione della società personale.

I creditori insoddisfatti possono rivolgersi ai soci secondo il loro regime e ai liquidatori se il mancato pagamento è colposo. Documenti e scritture si conservano per dieci anni dalla cancellazione.

La cancellazione non estingue automaticamente ogni credito sociale: la successione dei soci e l’eventuale remissione richiedono verifiche specifiche. Le discipline speciali, anche fiscali, non si desumono dal solo testo codicistico.

Esempio pratico

Dopo la cancellazione emerge un credito non indicato nel bilancio finale: gli ex soci verificano titolarità e prova di una eventuale rinuncia, mentre un fornitore esamina la responsabilità per il proprio credito.

Giurisprudenza

  • Crediti non estinti con la cancellazione

    Corte di cassazione, sez. U, sentenza n. 19750, 2025, Rv. 675633-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Le Sezioni Unite escludono che la cancellazione faccia sparire automaticamente i crediti sociali: essi passano ai soci salvo remissione inequivoca comunicata al debitore nei presupposti di legge. La sola omissione nel bilancio finale non prova la rinuncia.

    Fonte →
  • Immobili residui di società estera

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 4586, 2026, Rv. 678113-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La massima applica la legge italiana ai beni immobili siti in Italia e non liquidati di una società estera estinta, attribuendoli in comunione ai soci superstiti nel caso esaminato.

    Fonte →

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