Codice civile
Art. 2324 c.c. — Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo IV - Della società in accomandita semplice
Testo dell'articolo
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La liquidazione della SAS ha lasciato creditori sociali insoddisfatti.
Oltre alla tutela verso accomandatari e liquidatori, il creditore può agire contro l’accomandante entro la quota di liquidazione a lui attribuita.
Il limite non si identifica col conferimento iniziale. Occorre verificare quanto sia stato ricevuto e se ricorrano invece cause di responsabilità illimitata.
Esempio pratico
L’accomandante riceve 8.000 euro nel riparto finale: il creditore residuo valuta la domanda entro tale limite, salva una diversa responsabilità provata.