Codice civile
Art. 2314 c.c. — Ragione sociale
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo IV - Della società in accomandita semplice
Testo dell'articolo
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292.
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La ragione sociale deve rendere riconoscibile una SAS e comprendere il nome di almeno un accomandatario.
L’accomandante che consente l’inserimento del proprio nome assume verso i terzi responsabilità illimitata e solidale.
Il consenso e la presentazione oggettiva nella ragione sociale vanno accertati. La perdita del limite non attribuisce automaticamente poteri di amministrazione.
Esempio pratico
L’accomandante autorizza l’uso del suo nome come se fosse accomandatario: valuta la responsabilità che può derivarne verso i creditori.
Giurisprudenza
Nome e presentazione oggettiva
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 30882, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La responsabilità da inserimento del nome viene valutata attraverso la ragione sociale e la presentazione dell’accomandante come accomandatario, senza sostituire tale accertamento con fatti esterni.
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