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Codice civile

Art. 2341-bis c.c. — Patti parasociali 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione III-bis - Dei patti parasociali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

I soci stipulano accordi per stabilizzare voto, trasferimento delle partecipazioni o influenza dominante.

I patti compresi nella norma durano al massimo cinque anni e possono rinnovarsi; per quelli senza termine è previsto recesso con 180 giorni di preavviso.

Non ogni accordo economico fra soci ricade automaticamente nel regime. Va accertata la funzione concreta e l’eventuale esclusione per collaborazioni produttive o commerciali con società integralmente possedute dai partecipanti.

Esempio pratico

I soci concordano un sindacato di voto per otto anni: verificano la riduzione legale della durata a cinque e le regole della eventuale rinnovazione.

Giurisprudenza

  • Opzioni con funzione di garanzia

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 14016, 2025, Rv. 674573-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Nel caso di finanziamento la Corte ammette opzioni put e call sulla partecipazione riconducendole alla funzione concreta di garanzia e alla autonomia negoziale meritevole di tutela.

    Fonte →

Note

Intestazione intercalare verificata sul testo effettivamente restituito; URN senza trattino per evitare il rinvio all’articolo principale. Articolo incluso nella continuità anche se abrogato.

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