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Codice civile

Art. 2341-ter c.c. — Pubblicità dei patti parasociali 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione III-bis - Dei patti parasociali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Un patto parasociale riguarda una società nel mercato del capitale di rischio o con azioni negoziate su sistemi multilaterali.

Va comunicato alla società e dichiarato in apertura di ogni assemblea; dichiarazione e verbale seguono la pubblicità prevista. Senza dichiarazione non si vota con le azioni interessate e il voto determinante consente impugnazione.

Il testo vigente comprende anche i sistemi multilaterali. Per le quotate si verifica il coordinamento con la disciplina speciale, evitando di trattare il codice come l’unico insieme di obblighi.

Esempio pratico

I partecipanti al patto dichiarano l’accordo all’apertura della assemblea e ne curano la verbalizzazione e il deposito.

Note

Intestazione intercalare verificata sul testo effettivamente restituito; URN senza trattino per evitare il rinvio all’articolo principale. Articolo incluso nella continuità anche se abrogato.

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