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Codice civile

Art. 2343 c.c. — Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IV - Dei conferimenti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Un bene o credito viene apportato come capitale della SPA attraverso la procedura ordinaria di stima.

L’esperto del tribunale redige la relazione giurata; gli amministratori controllano entro 180 giorni dall’iscrizione. Uno scostamento negativo superiore a un quinto attiva i rimedi sul capitale o sul conferente.

Il controllo deve essere effettivo e identificabile. Fino alla verifica le azioni interessate sono inalienabili; integrazione in denaro o recesso sono alternative alla riduzione nei presupposti di legge.

Esempio pratico

Un macchinario stimato 100.000 euro risulta valere 75.000: si applicano controllo e rimedi senza ignorare il superamento della soglia di un quinto.

Giurisprudenza

  • Controllo effettivo della stima

    Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 30020, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La verifica degli amministratori può avere forme diverse, ma deve riferirsi espressamente al valore conferito e non essere presunta da qualunque successivo atto gestorio.

    Fonte →
  • Incarico e compenso dell’esperto

    Corte di cassazione, sez. II, ordinanza n. 39178, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce limita il compenso per l’incarico legale alla stima dei beni o crediti conferiti, senza includere automaticamente attività diverse anche se richieste.

    Fonte →

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