Codice civile
Art. 2343-bis c.c. — Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IV - Dei conferimenti
Testo dell'articolo
L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società ovvero la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Nei due anni iniziali la SPA acquista beni o crediti da promotori, fondatori, soci o amministratori.
Se il prezzo raggiunge il decimo del capitale, serve autorizzazione dell’assemblea ordinaria e stima o documentazione alternativa ammessa, con disponibilità preventiva e deposito successivo.
Sono escluse le operazioni correnti a condizioni normali e gli ulteriori casi indicati. La regola evita aggiramenti dei conferimenti e prevede responsabilità solidale per danni, non una nullità automaticamente desumibile dal solo articolo.
Esempio pratico
La SPA appena iscritta acquista un immobile dal fondatore per oltre il decimo del capitale: verifica autorizzazione e stima prima di procedere.
Note
Intestazione intercalare verificata sul testo effettivamente restituito; URN senza trattino per evitare il rinvio all’articolo principale. Articolo incluso nella continuità anche se abrogato.