Codice civile
Art. 2344 c.c. — Mancato pagamento delle quote
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IV - Dei conferimenti
Testo dell'articolo
Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
L’azionista non versa una quota di conferimento dovuta.
Dopo la diffida pubblicata e i quindici giorni, gli amministratori possono procedere secondo la sequenza di offerta, vendita e possibile decadenza prevista; il socio moroso non vota.
Il credito deve riguardare i versamenti pertinenti, non ogni debito del socio verso la società. Vendita, decadenza, danni e riduzione finale hanno condizioni e tempi propri.
Esempio pratico
L’azionista non versa il capitale richiamato: la SPA pubblica la diffida e verifica il percorso previsto prima di dichiararlo decaduto.
Giurisprudenza
Debito del socio e sospensione del voto
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 5154, 1992 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce storica riferisce la sospensione ai versamenti costitutivi di capitale, escludendo che qualunque altra richiesta di pagamento o restituzione abbia lo stesso effetto.
Fonte →