Codice civile
Art. 2345 c.c. — Prestazioni accessorie
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IV - Dei conferimenti
Testo dell'articolo
Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Lo statuto può imporre al socio prestazioni ulteriori rispetto all’apporto di capitale.
Le prestazioni accessorie non monetarie devono essere definite per contenuto, durata, modalità, compenso e sanzioni. Le azioni sono nominative e richiedono consenso amministrativo per il trasferimento.
Queste prestazioni non trasformano opera e servizi in capitale. La modifica degli obblighi richiede tutti i consensi salvo previsione diversa, e il rapporto sottostante conserva le sue regole.
Esempio pratico
Il socio si obbliga a una prestazione tecnica periodica: lo statuto ne regola compenso e durata, separandola dal suo conferimento.
Giurisprudenza
Prestazione societaria e tutela dei lavoratori
Corte di cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 5316, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La qualificazione come prestazione accessoria fra società non rende i dipendenti parti del rapporto sociale: nella vicenda restava il rapporto di appalto e la tutela retributiva solidale del committente.
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