Codice civile
Art. 2354 c.c. — Titoli azionari
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni
Testo dell'articolo
I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente.
Finchè le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare: 1) la denominazione e la sede della società; 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta; 3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale; 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; 5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nelle sedi di negoziazione.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Il titolo azionario documenta partecipazione, caratteristiche e versamenti. Le indicazioni consentono al possessore di identificare società, emissione e contenuto della partecipazione, comprese prestazioni ancora dovute e diritti particolari.
Deve contenere le indicazioni prescritte e la sottoscrizione amministrativa; i titoli al portatore non sono emessi prima della liberazione integrale. Liberazione, categorie e modalità di emissione devono risultare coerenti; firma e certificati provvisori seguono le prescrizioni del codice e delle norme speciali.
La lettera del codice si coordina con nominatività e dematerializzazione delle leggi speciali; non autorizza liberamente ogni forma cartacea. Il documento non attribuisce diritti diversi da quelli validamente creati. Per strumenti negoziati e gestione accentrata occorre verificare disciplina speciale e legittimazione.
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