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Art. 238 c.c. — Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo II — Delle prove della filiazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Quando atto di nascita matrimoniale e possesso di stato coincidono, non si può reclamare liberamente uno stato opposto. Restano le eccezioni e le azioni specifiche richiamate dalla norma. La stabilità dello stato non impedisce ogni contestazione, ma ne vincola i presupposti.

Esempio pratico

Una persona risulta e vive come figlio della coppia: chi sostiene uno stato diverso deve individuare l’azione e l’eccezione applicabile, non soltanto proporre una dichiarazione privata.

Note

Esclusi i passaggi fra parentesi quadre che la riproduzione mostra come soppressi e i riferimenti editoriali; per il 237 mantenuti i tre fatti costitutivi attuali senza il vecchio requisito del cognome. Terminologia coordinata con art. 105, comma 2, D.lgs. 154/2013: figlio nato nel matrimonio.

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