Codice civile
Art. 238 c.c. — Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo II — Delle prove della filiazione
Testo dell'articolo
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando atto di nascita matrimoniale e possesso di stato coincidono, non si può reclamare liberamente uno stato opposto. Restano le eccezioni e le azioni specifiche richiamate dalla norma. La stabilità dello stato non impedisce ogni contestazione, ma ne vincola i presupposti.
Esempio pratico
Una persona risulta e vive come figlio della coppia: chi sostiene uno stato diverso deve individuare l’azione e l’eccezione applicabile, non soltanto proporre una dichiarazione privata.
Note
Esclusi i passaggi fra parentesi quadre che la riproduzione mostra come soppressi e i riferimenti editoriali; per il 237 mantenuti i tre fatti costitutivi attuali senza il vecchio requisito del cognome. Terminologia coordinata con art. 105, comma 2, D.lgs. 154/2013: figlio nato nel matrimonio.