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Codice civile

Art. 237 c.c. — Fatti costitutivi del possesso di stato 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo II — Delle prove della filiazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere .

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

- che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

- che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

- che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia .

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il possesso di stato si ricava da fatti che mostrano il legame di filiazione: trattamento come figlio, mantenimento ed educazione, riconoscimento nei rapporti sociali e nella famiglia. I requisiti vanno considerati nel loro insieme. L’uso del cognome non è più una condizione obbligatoria elencata.

Esempio pratico

Una persona è stata cresciuta come figlio ed è stabilmente riconosciuta come tale dai familiari e nella vita sociale: quei fatti possono essere valutati per il possesso di stato.

Giurisprudenza

  • Possesso di stato e prova della filiazione

    Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 14194, Rv. 671462-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, l'accertamento del rapporto di filiazione derivante dalla discendenza da cittadino emigrato in Brasile è regolato, ai sensi degli artt. 33 e 35 della l. n. 218 del 1995, non dalla legge brasiliana, ma da quella italiana, connotata da un favor per il riconoscimento dello stato di figlio, che, in caso di interruzioni nella linea di discendenza per la mancanza dell'atto di nascita, può essere provato, ai sensi degli artt. 236 e 237 c.c., in base al possesso continuo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, a fronte di un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, non aveva valutato, sebbene teoricamente idoneo a provare il possesso continuativo dello stato di figlio, quanto documentato dall'Ufficiale di stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio circa la nascita del figlio e, successivamente, nel certificato di morte, ove era stato attestato che quest'ultimo era figlio legittimo).

    Fonte →
  • Possesso di stato e adozione di maggiorenne

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 6820, Rv. 670502-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di adozione di persone maggiori di età, il possesso di stato non ha funzione costitutiva dello status di figlio adottivo, in quanto l'ambito di applicazione dell'istituto è dal legislatore circoscritto alla sola sfera probatoria dei rapporti di filiazione. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, in presenza di un valido atto di adozione, avvenuto nel 1956, da parte di uno solo dei coniugi, aveva correttamente escluso l'applicabilità delle norme sul possesso di stato, quale fatto costitutivo dello status di figlio adottivo anche nei confronti del coniuge dell'adottante).

    Fonte →

Note

Esclusi i passaggi fra parentesi quadre che la riproduzione mostra come soppressi e i riferimenti editoriali; per il 237 mantenuti i tre fatti costitutivi attuali senza il vecchio requisito del cognome.

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