Codice civile
Art. 2390 c.c. — Divieto di concorrenza
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori , direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
L’amministratore svolge o assume incarichi in attività concorrenti. La regola evita che l’amministratore impieghi il proprio ruolo per perseguire un interesse economico concorrente incompatibile con la funzione sociale.
Serve specifica autorizzazione assembleare nei casi vietati, oggi comprensivi dei dirigenti strategici di concorrenti; la violazione può causare revoca e danni. Si individuano attività, carica presso il concorrente e autorizzazione specifica, confrontando mercati e opportunità effettivamente contesi.
Concorrenza concreta e autorizzazione vanno accertate. Un incarico nello stesso settore non basta sempre a provare la fattispecie. Autorizzazione, revoca e danno sono questioni distinte. La violazione non dimostra da sola qualsiasi importo risarcitorio e non elimina il controllo sull’utilizzazione delle informazioni.
Esempio pratico
Il consigliere accetta una carica strategica presso un concorrente e chiede prima una specifica autorizzazione.
Giurisprudenza
Attività concorrente organizzata
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 14226, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per l’esercizio di attività concorrente la voce richiede atti coordinati funzionalmente, non un solo atto isolato.
Fonte →
Note
Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.