Codice civile
Art. 2389 c.c. — Compensi degli amministratori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 1 - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Salvo diversa disposizione dello statuto, i compensi sono stabiliti all'atto della nomina dall'organo per essa competente.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Si determina il compenso di un amministratore o di una carica particolare.
Nel testo vigente, salvo statuto, decide l’organo competente alla nomina; per particolari cariche opera il consiglio con parere dell’organo di controllo.
Compenso, rimborso e dividendo sono distinti. I precedenti sulla competenza assembleare esclusiva devono essere coordinati con la riforma.
Esempio pratico
La società fissa il compenso alla nomina e acquisisce il parere richiesto per la remunerazione della carica particolare.
Note
Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.