Codice civile
Art. 2396-decies c.c. — Amministratori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema tradizionale
Testo dell'articolo
L'amministrazione è affidata a uno o più amministratori, nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
Nel modello tradizionale si nominano uno o più amministratori. La norma specifica identifica la titolarità della nomina nel modello tradizionale e si inserisce nel quadro delle condizioni comuni dell’ufficio.
Nomina assembleare, prime nomine nell’atto e riserve legali compongono la regola specifica del modello. Atto costitutivo, deliberazione assembleare e eventuale nomina riservata devono essere letti insieme per accertare investitura e numero dei componenti.
Non estendere questa attribuzione alla struttura dualistica senza verifica. Restano requisiti e durata delle norme comuni. Il potere di nomina non permette di prescindere da requisiti personali o limiti di durata. La regolarità della gestione si valuta dopo e separatamente dall’investitura.
Esempio pratico
Una SPA con sistema tradizionale rinnova il consiglio. Prima dell’assemblea controlla le eventuali nomine riservate dalla legge o dallo statuto, così da individuare correttamente i posti per i quali devono votare i soci.
Note
Testo della riforma 2026 verificato nella versione istituzionale indicata; precedenti anteriori distinti per articolo originario e ambito.